A dimostrazione che le rimostranze di qualche giorno fa’, sul possibile conflitto di interessi di alcuni Consiglieri Regionali eletti nel PD, erano infondate, un gruppo di Consiglieri (tra i quali, gli stessi che erano stati additati di possibile conflitto) ha presentato una proposta di Legge regionale in merito. Una proposta composta da 4 articoli, firmata da Gerardo De Gennaro, Giovanni Epifani, Nicola Canonico, Loredana Capone, Bartolo Cozzoli, Franco Ognissanti e dal Presidente del PD, Michele Emiliano, che sancisce questi principi:
a) definisce le categorie di soggetti, che siano consiglieri o componenti la Giunta Regionale, in potenziale conflitto di interessi, in maniera dettagliata e con limiti alle percentuali di partecipazioni societarie ampiamente sotto la soglia del 30 per cento, presuntivamente considerata dal legislatore quale percentuale di controllo;
b) indica i casi di conflitto di interessi, disciplinando gli adempimenti minimi necessari per garantire il controllo dell’Ente Regione sulle fattispecie a rischio;
c) sancisce un divieto contrattuale assoluto a carico di alcune categorie produttive cui appartengono soggetti che rivestono la carica di consigliere regionale o di assessore.
Ecco il testo:
Art. 1 - Oggetto della legge
1. La presente legge contiene disposizioni in materia di risoluzione del conflitto di interessi, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché della Legge 20 luglio 2004, n. 215 che nel prevedere un principio generale in materia di conflitto di interessi (”I titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d’interessi”) dispone che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” debbano adottare “disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio.
Art. 2 - Soggetti in potenziale conflitto di interessi
1. Sono soggetti in potenziale conflitto di interessi i consiglieri eletti e i membri della Giunta regionale che:
a) Direttamente o indirettamente detengano, ai sensi del Codice Civile, il controllo, la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati che abbiano rapporti contrattuali con la Regione o comunque rilevanza con la Regione;
b) Direttamente o indirettamente detengano una partecipazione non inferiore al 10% di società che abbiano rapporti contrattuali con la Regione o comunque rilevanza con la Regione;
c) Direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale;
d) Direttamente o indirettamente detengano una partecipazione non inferiore al 5% in società di produzione di beni o/e servizi che abbiano rapporti contrattuali con la Regione o comunque rilevanza con la Regione;
e) Siano, dipendenti, direttori, amministratori o presidenti delle società di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
f) Abbiano un parente entro il quarto grado o uno stretto legame economico con qualcuno che abbia un interesse finanziario come sopra definito in una delle società di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
g) Siano titolari, soci o dipendenti di studi professionali che abbiano rapporti contrattuali con la Regione o comunque rilevanza con la Regione.
Art. 3 - Casi di conflitto di interessi e relativi adempimenti
1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici di chi riveste la carica membro della Giunta regionale, consigliere regionale e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a suo vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
2. Nessuno dei soggetti di cui all’articolo 2 lettera a), b), c) e) ed f) può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi. Al riguardo, si osserva quanto previsto dai successivi commi.
3. L’interesse privato e/o personale si ritiene esistente in tutti i casi in cui i soggetti indicati al presente articolo si trovino in una delle condizioni sotto indicate:
a) abbiano un interesse o un pregiudizio economico all’adozione del provvedimento diverso da quello proprio della generalità dei soggetti appartenenti alla medesima professione o attività o se un parente, entro il quarto grado, abbia un tale interesse o pregiudizio;
b) detengano una partecipazione significativa anche in relazione al capitale della società, il controllo diretto o indiretto o la proprietà di una impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività, diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività o vi rivestano la carica di direttore, amministratore, presidente o dirigente;
c) abbiano un parente entro il quarto grado o uno stretto legame economico con qualcuno che abbia un interesse finanziario come sopra definito in un’impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa siano titolari dì un rapporto di impiego, collaborazione, assistenza e consulenza con un’impresa influenzata su cui ricadano gli effetti dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o in tale situazione sì trovi un parente, entro il quarto grado;
e) accettino un dono, un prestito o altre opportunità di tipo economico da qualcuno su cui ricadano gli effetti della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o abbia un interesse in un’impresa influenzata da essa.
4. Entro venti giorni dall’assunzione della carica, i soggetti di cui all’art. 2, comunicano all’Ufficio del presidente del Consiglio regionale tutti i dati concernenti: l’attività professionale svolta, le partecipazioni azionarie, la titolarità di quote di società non quotate in borsa, eventuali attività vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, anche di natura professionale, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, nonché ogni altra informazione necessaria o anche solamente utile.
5. Qualora verta in una delle situazioni di cui ai commi precedenti, il soggetto dovrà, entro dieci giorni dalla approvazione della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa dare lettura di una dichiarazione scritta illustrante la natura e le ragioni del conflitto, depositarne copia presso la presidenza del Consiglio regionale perché venga conservata agli atti ed astenersi dalla votazione.
6. In caso di dubbio sulla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, il soggetto interessato potrà richiedere alla presidenza del Consiglio regionale un parere consultivo. Questo dovrà essere emanato entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Una copia di esso dovrà essere conservata agli atti.
7. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti potrà comportare, a seconda dei casi e previa valutazione da parte dell’Autorità regionale:
a) la pubblica censura e reprimenda;
b) una sanzione pecuniaria non superiore alla somma di 200.000 euro;
8. In ogni caso è dovuta la restituzione alle casse della Regione di qualsiasi beneficio pecuniario ottenuto per mezzo della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 4 - Divieti contrattuali
1. I soggetti di cui all’art 2) lettere a) e b) non possono stipulare nuovi contratti o accordi con la amministrazione regionale o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.
2. I soggetti di cui all’art. 2 lettere d) ed g) non possono stipulare nuovi contratti e/o accordi per la prestazione di beni e servizi con la amministrazione regionale e gli enti da questa controllati salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti potrà comportare, a seconda dei casi e previa valutazione da parte del presidente del Consiglio regionale:
a) la pubblica censura e reprimenda;
b) una sanzione pecuniaria pari al valore già percepito e relativo al contratto o accordo sottoscritto con l’amministrazione regionale o gli enti da questa controllati;
4. In ogni caso è dovuta la restituzione alle casse della Regione di qualsiasi beneficio pecuniario ottenuto per mezzo della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.